Si parla molto in questi giorni del caso che vede protagonisti Maria Rosaria Boccia e il ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano. In particolare, ha fatto molto discutere il contenuto di alcune storie sul profilo Instagram della dottoressa Boccia: la donna avrebbe postato dei video registrati con degli occhiali-telecamera marchiati Ray-Ban (come facilmente deducibile dalla nota “Creato con Ray-Ban” al margine dei video) girati all’interno di Palazzo Montecitorio.
Innanzitutto, è fondamentale ricordare che all’interno di Montecitorio sono assolutamente vietate le riprese, se non in sala stampa, sala interviste o in altre postazioni esplicitamente autorizzate.
Ma al di là di questo, la vicenda apre una riflessione più ampia, sulla facilità che oggi ognuno ha di acquistare dei dispositivi di registrazione audio e video e di riprendere e rendere pubblica la propria vita e quella degli altri, magari questi ultimi inconsapevoli di essere oggetto delle attenzioni di qualcuno.Nessuno, in questo caso, può garantire la privacy dei soggetti ripresi e/o fotografati.
Abbiamo chiesto un parere all’avvocato Valentina Tarricone, General Manager della Tarricone Investigazioni, esperta di tutela della privacy e, ovviamente, della normativa applicata per gli istituti investigativi: «I nostri investigatori privati utilizzano strumenti di registrazione audio e video, ma il loro utilizzo è regolamentato in maniera molto precisa e severa dalla legge, ed ogni minima violazione può avere gravissime conseguenze. Pensiamo alla intercettazione e diffusione di informazioni riservate o personali di un soggetto, tra l’altro senza autorizzazione e senza il suo consenso: si tratta di un reato penale. Se questo tipo di registrazioni video e audio, così come il controllo da remoto, vengono fatte da persona non informate, e non da professionisti, i danni possono essere irreversibili. Non trovo corretto che la vendita di dispositivi di intercettazione sia così indiscriminata, alla portata di tutti, sia online che negli store fisici. È come vendere delle armi a chi non sa utilizzarle e non ha l’autorizzazione né le competenze per farlo».
Continua l’avvocato Valentina Tarricone: «Non molti sanno, ad esempio, che sono vietate le riprese audio e video se chi le mette in atto non è fisicamente presente e partecipe. Faccio un esempio concreto, che potrebbe riguardare tutti noi: la Corte di cassazione, Sez. V Penale, con la sentenza del 27 Marzo 2024 n. 12713 ha ribadito che “integra il reato di interferenze illecite nella vita privata di cui all’art. 615-bis cod. pen. la condotta di colui che, mediante l’uso di strumenti di captazione visiva o sonora, all’interno della propria dimora, carpisca immagini o notizie attinenti alla vita privata di altri soggetti che vi si trovino, siano essi stabili conviventi o ospiti occasionali, senza esservi in alcun modo partecipe; ne consegue che detto reato non è configurabile allorché l’autore della condotta condivida con i medesimi soggetti e con il loro consenso l’atto della vita privata oggetto di captazione”.
È un caso emblematico, perché spesso molti ritengono di poter registrare all’interno della propria abitazione gli altri familiari a loro insaputa, solo perché condividono lo stesso spazio. Niente di più sbagliato: la riservatezza e la segretezza all’interno delle mura di casa sono, infatti, diritti fondamentali protetti dall’articolo 615 bis del Codice penale.
Non a caso uno dei servizi maggiormente richiesti agli investigatori privati è la bonifica elettronica ed ambientale. Inizialmente, durante la bonifica, viene condotta un’ispezione visiva degli ambienti interessati, successivamente vengono esaminati gli spazi con la giusta attrezzatura come rilevatori professionali “hi-tech” di microspie. È incredibile il numero di microcamere nascoste all’interno di abitazioni e uffici che sono state da noi rilevate nell’arco degli ultimi anni».
Stesso discorso vale per le telecamere di videosorveglianza, spiega l’avvocato Valentina Tarricone: «Nel caso in cui una telecamera sia installata all’interno di una casa e sia operativa, è fondamentale che gli individui presenti all’interno dell’area sotto sorveglianza siano informati della sua presenza e concedano un consenso preventivo a tale invasione della loro privacy. Questo requisito rimane valido anche nel caso in cui non vi sia alcuna registrazione delle immagini, ma solo un monitoraggio remoto delle stesse (ad esempio tramite dispositivi mobili come gli smartphone)».
Inutile specificare che gli stessi principi si applicano fuori casa, dove la privacy dei soggetti estranei al nucleo familiare e amicale è importante allo stesso modo.
Per non parlare della diffusione di conversazioni private: per questa violazione andrebbe aperto un capitolo a parte.
In conclusione, è sempre bene rivolgersi a dei professionisti nel settore delle indagini, perché agendo autonomamente vi è il rischio concreto di danneggiare la propria e la altrui sicurezza.